Bonus Facciate: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 191 del 23 giugno 2020 ha precisato che in merito agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, espressamente richiamati dalla norma, nella circolare n. 2/E del 2020 riporta tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi.
Sono, inoltre, ammessi al “bonus facciate” lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Nella medesima circolare n. 2/E del 2020 viene, inoltre, chiarito che la detrazione spetta anche per: le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica).
Altri eventuali costi compresi in detrazione nel bonus facciate sono quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi: ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessaria all’esecuzione dei lavori).