Assemblea condominiale – misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
In base al nuovo decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)”, il legislatore ha introdotto alcune novità in tema di svolgimento delle riunioni.
La domanda principale è se sono possibili le riunioni che si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Prima di dare risposta al presente quesito, occorre richiamare le disposizioni contenute nel nuovo decreto:
- 1, comma 8 “E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”.
- 1, comma 10 “le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Da una prima letture delle norme, le riunioni sono possibili ma senza assembramento e nel rispetto della di stanza minima di un metro. Dal punto di vista pratico ci sono grossi problemi di sicurezza che coinvolgono amministratore (per le responsabilità) e condòmini (per i rischi).
Dal punto di vista strettamente letterale, nel testo legislativo non si fa accenno alla tipologia di assemblee condominiali, ma si parla genericamente di riunioni.