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giovedì 21 Novembre 2024

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Rendiconto condominiale: vizi o errori

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L’annullabilità della delibera può essere fatta valere con l’impugnazione ai sensi dell’art. 1137 c.c.

Se il rendiconto presenta vizi o errori di calcolo, questi devono essere fatti valere con l’impugnazione della delibera approvativa del medesimo, nei termini previsti dall’art. 1137 c.c., risultando questa l’unica sede dove il condomino può far valere le proprie doglianze, non potendo le stesse essere sollevate con l’opposizione al decreto ingiuntivo.

È quanto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 10101 del 17.04.2023.

In particolare, con questa pronuncia la Suprema Corte non fa altro che ribadire quei principi che si poggiano su un solco, ormai consolidatosi, tracciato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di spese condominiali:

  • il condominio deve dimostrare di essere titolare del diritto di credito con la produzione sia del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese che dei richiamati documenti (Cass. Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15696 ; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569);
  • mentre, il condomino dovrà dimostrare che la delibera assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione della medesima abbia perduto la sua efficacia per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, 2 comma c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione, ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938 ; Cass. Sez. 6 – 2, 24/03/2017, n. 7741).

Conseguentemente, il giudice, pronunciandosi sul merito nel giudizio di opposizione, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore abbia dimostrato che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare.

Al di fuori quindi dell’ipotesi di cui sopra, la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione dell’onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629 ; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672).

La Suprema Corte con l’Ordinanza n. 10101 del 17.04.2023, quindi, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il vizio immediato e diretto della delibera di approvazione del rendiconto, ovvero l’esistenza di errori di calcolo per pagamenti non contabilizzati, attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all’annullabilità della stessa, cosicché la relativa impugnazione deve essere proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c.. In ogni caso, i medesimi vizi ed errori possono essere oggetto di sindacato del giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati sulla delibera invalida, solo se gli stessi vengono dedotti in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, e non in via di eccezione, nei termini previsti dall’art. 1137, 2 comma c.c..

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