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lunedì 23 Settembre 2024

Criterio di competenza o verso l’adozione di un criterio misto per la redazione del rendiconto?

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Con una recente sentenza, la n. 843 del 29 giugno 2023, il Tribunale di Potenza ha deciso in merito all’impugnazione di una delibera condominiale, con la quale erano stati approvati i bilanci revisionati e redatti da un consulente esterno del Condominio e, tra le diverse argomentazioni addotte dal condomino a fondamento della propria azione, spiccava la contestazione circa il criterio utilizzato per l’imputazione delle entrate e uscite, ovvero di competenza e non quello di cassa.

Si anticipa che il Giudice potentino ha rigettato l’impugnazione e ha affermato il principio secondo il quale, ai fini della redazione del rendiconto, l’amministratore di condominio deve adottare il criterio di competenza, in quanto tale modalità di attribuzione delle entrate e delle uscite è preferibile al fine di guardare il rendiconto nel suo complesso.

Si evidenzia, comunque, che il provvedimento del Giudice è molto scarno e non fornisce alcuna argomentazione, né dottrinale né giurisprudenziale, volta a giustificare la preferenza del criterio di competenza piuttosto che quello di cassa, quest’ultimo maggiormente privilegiato dalla giurisprudenza di legittimità.

Invero, il criterio di competenza era stato utilizzato dall’esperto contabile nominato dall’assemblea condominiale che, nell’espletata attività di revisione e rendiconto delle gestioni oggetto dell’incarico affidatogli dal condominio, secondo il Giudice si era adeguatamente conformato al dettato normativo dell’art. 1130-bis c.c..

La detta sentenza si assesta, comunque, su quel solco giurisprudenziale tracciato da alcuni giudici di merito secondo i quali “il rendiconto deve essere completo di tutti i suoi elementi, ed in particolare richiede la presenza di tre specifici elaborati che sono: 1) il registro di contabilità; 2) il riepilogo finanziario e 3) la nota sintetica esplicativa della gestione. Esso ha pertanto una struttura complessa, ed è composto da diverse parti documentali che, per loro natura non si prestano ad essere redatti secondo un unico criterio, di cassa o di competenza. Così, in linea di massima, è stato argomentato che mentre il registro di contabilità presuppone l’adozione del criterio di cassa (dovendo in esso essere annotati in ordine cronologico i singoli movimenti di entrata ed uscita), la situazione patrimoniale esige la rilevazione e registrazione di fatti contabilmente rilevanti secondo il criterio di competenza” (Tribunale di Savona 24.03.2022, sent. n. 266 e Tribunale di Crotone 15.06.2021 sent. n. 562).

Ciò posto, una parte della giurisprudenza di merito sta cercando di allontanarsi dall’orientamento affermatosi con la sentenza del Tribunale di Roma del 2 ottobre 2017 – con la quale è stato affermato a chiare lettere che in tema di redazione del rendiconto debba applicarsi il criterio di cassa -, ammettendo altresì l’utilizzo di un sistema misto, ovvero cassa-competenza a seconda del documento contabile da redigere.

Invero, l’obiettivo sempre e comunque è quello di permettere ai condomini, ai sensi dell’art. 1130-bis c.c., di prendere visione di un rendiconto condominiale che contenga “le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica”.

Ciò detto, la confusione che si sta ingenerando sul criterio da utilizzare per la redazione della documentazione contabile condominiale a causa di una giurisprudenza di merito frammentata, potrebbe portare ad un continuo e importante contenzioso sul punto, che sarebbe da evitare in una materia che già di per sé si presenta critica e di fondamentale importanza, vista la propensione sempre più marcata allo sviluppo di condomini non solo nelle città, ma altresì nella provincia.

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