L’introduzione del superbonus 110%, ovvero l’agevolazione fiscale che viene prevista dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute, a partire dal 1 luglio 2020, per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Detto importante intervento statale che aveva quale insito obiettivo quello di riammodernare le abitazioni unipersonali e i condomini nonché di poter migliorare l’efficientamento energetico degli immobili italiani, si è scontrato, ad un certo punto, con l’impossibilità di poter fronteggiare le innumerevoli richieste di intervento, le difficoltà di reperire maestranze e materiali, nonché l’aumento sproporzionato dei costi, oltre all’impossibilità di poter procedere alla cessione del credito al 110%.
Questi fattori, hanno fatto naufragare un’agevolazione che, sulla carta, poteva rappresentare anche una spinta per la ripresa dell’economia italiana.
Non da meno, anche gli svariati interventi normativi che si sono susseguiti dal 2020 ad oggi hanno reso complicata la sua realizzazione.
Gli ultimi si hanno avuti con il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, il c.d. Decreto Aiuti quater, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, e con la legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), che contengono importanti modifiche alla disciplina del Superbonus.
In particolare, col Decreto Aiuti quater e la Legge di bilancio 2023 viene prorogata l’agevolazione del Superbonus, tuttavia con percentuali minori rispetto alla previsione iniziale, anche se in alcuni casi continuerà ad applicarsi il regime 110 pieno con importanti limitazioni tempistiche.
Limitazioni che non considerano minimamente i termini necessari per la cantierizzazione degli interventi di superbonus che, soprattutto quando di mezzo ci sono i condomini, prevedono diversi mesi di assemblee, scelte dei professionisti, progetti, approvazioni ed, infine, la scelta delle imprese a cui affidarsi.
Fatte le sopra indicate dovute premesse, analizziamo le modifiche in tema di Superbonus che riguardano il condominio.
La più rilevante, a parere di chi scrive, è rappresentata dalla possibilità per i condomini di continuare a beneficiare dell’aliquota del 110% sulle spese sostenute per tutto il 2023, purché la data di approvazione degli interventi:
- risulti essere antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (entrato in vigore il 19 novembre 2022), con CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022;
- risulti essere compresa tra quella di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (19 novembre 2022) e il 24 novembre 2022 (compreso) e CILAS presentata entro il 25 novembre 2022.
Fondamentale risulta, quindi, che i lavori “siano validamente deliberati”, come indicato anche dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello 23/E/2022 che recita “Ai fini dell’applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell’agevolazione siano validamente deliberati dall’assemblea condominiale”.
Da ricordare, inoltre, che la data di approvazione della delibera di esecuzione dei lavori dovrà essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- dall’amministratore del condominio;
- nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea.
Da ultimo, per i lavori riferiti al superbonus condominiale la detrazione spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:
- 70 % per quelle sostenute nell’anno 2024 e
- 65 % per quelle sostenute nell’anno 2025.
Altra novità, anche questa rilevante, è la possibilità di cedere il credito d’imposta da quattro a cinque volte. La prima sarà libera e le successive che potranno essere fino a tre (e non più due) potranno essere effettuate verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni e, alla fine, il trasferimento ultimo potrà avvenire da banca a correntista partita Iva.
In conclusione, un’agevolazione che era nata sulla carta per cercare di favorire l’efficientamento energetico degli edifici abitati anche da famiglie che non si potrebbero permettere lavori da centinaia di migliaia di euro, si è trasformato in una misura che avrà una attuazione sempre più ridotta, soprattutto se si deciderà di aderire alla cessione del credito di imposta.
Attendiamo il prossimo intervento del Governo, ma con l’ultimo compiuto probabilmente si è posta la parola fine all’agevolazione Superbonus.