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martedì 3 Dicembre 2024

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Bacheca condominiale e rischi per la privacy

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Nelle realtà condominiali, soprattutto per quelle di grandi dimensioni, le comunicazioni non sono sempre agevoli. La tecnologia può aiutare, ma questa non potrà mai sostituire la vecchia bacheca condominiale.

Tuttavia, l’utilizzo di questo utilissimo sistema di comunicazione può scontrarsi alcune volte con le regole in tema di privacy.

La materia ha subito una rivoluzione copernicana con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 679/2016, noto come GDPR. Rispetto alla normativa precedente, infatti, il Legislatore non ha elencato espressamente le garanzie o le misure tecniche da implementare per rispettare la privacy degli interessati, ma ha demandato la definizione dei limiti e delle modalità del trattamento dei dati personali al soggetto che effettua il trattamento medesimo, ossia il Titolare del Trattamento. È questo il c.d. principio di accountability, recepito ufficialmente all’art. 24 del GDPR, in virtù del quale il Titolare deve adottare politiche e attuare misure adeguate a garantire, anche dimostrandole, che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme allo stesso Regolamento.

In ambito condominiale, il Titolare del trattamento è il Condominio stesso, considerato come entità autonoma. Il Condominio, però – è risaputo – agisce mediante il proprio Amministratore, che in ambito privacy, assume quindi il ruolo di Responsabile del Trattamento.

Ai sensi e agli effetti dell’art. 4 del GDPR, il Responsabile del Trattamento è quel soggetto (anche persona giuridica) che tratta i dati personali per conto del Titolare. Ed invero, i rapporti tra questi due soggetti devono essere regolamentati da apposito contratto scritto, con il quale il Responsabile si impegna, in primis,a trattare i dati personali rispettando le istruzioni del Titolare e, in secundis, a coadiuvarlo nell’implementazione delle misure tecniche atte a garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 GDPR), assistendolo, altresì, nel far fronte alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

In linea generale, i dati personali che possono essere trattati mediante la pubblicazione nella citata bacheca devono rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza (ex art. 5 GDPR). Possono, quindi, essere trattati con questa modalità solamente i dati strettamente necessari per la corretta gestione condominiale, come avvisi, convocazioni in assemblea, ordini del giorno, etc.

Orbene, non tutte le comunicazioni pubblicate sulle bacheche condominiali sono lecite alla luce delle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Conseguentemente, la pubblicazione dei dati personali dei condomini che non hanno provveduto a pagare le spese condominiali rappresenta un trattamento non in linea con i principi del GDPR testé citati. A conferma di ciò si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29323 del 7 ottobre 2022.

Nel caso trattato dagli ermellini, l’Amministratore di condominio aveva affiso sulla bacheca la convocazione dell’assemblea straordinaria, con allegati dei documenti che riportavano alcuni dati giudiziari relativi al decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero delle somme dovute da un condomino, senza che essi fossero oscurati a tutela della sua riservatezza.

La Suprema Corte ha evidenziato come il descritto trattamento dei dati personali è da ritenersi contrario ai principi di pertinenza e non eccedenza, in quanto il medesimo non era in alcun modo strumentale all’informazione dei condomini convocati, e ha confermato la possibilità per il condomino leso nel proprio diritto alla privacy di richiedere un adeguato risarcimento del danno.

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