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lunedì 23 Settembre 2024

Annullamento della delibera assembleare in caso di rendiconto incompleto

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Imprescindibile è l’allegazione dei documenti che compongono il rendiconto per la sua intelligibilità

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5342 del 03.04.2023, si pronuncia nuovamente su intelligibilità e correttezza nella redazione dei bilanci consultivi condominiali, i quali, nel caso affrontato dall’Autorità giudiziaria, erano viziati da poca chiarezza e trasparenza di rendicontazione.

Come già in precedenza è stato sottolineato sul punto, secondo i noti principi normativi e giurisprudenziali, non vi è dubbio che il rendiconto debba essere strutturato in base a quanto disposto dall’art. 1130 bis c.c..

Invero sulla base di tale norma “il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti“.

Uno degli scopi della riforma del 2012 era proprio quello di fare ordine tra i molteplici diversi modi di presentare la contabilità condominiale e, a tale fine, ha introdotto stringenti obblighi formali in capo all’amministratore finalizzati ad assicurare la corretta e piena informazione dei condomini in merito ai dati contabili ed amministrativi della gestione, in un’ottica di trasparenza e di garanzia del pieno ed effettivo controllo sul suo operato nonché di consapevole autodeterminazione dei condomini in merito alle decisioni da assumere.

Proprio sulla scorta di detto obiettivo, in più occasioni la Suprema Corte ha affermato che “il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l’interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato“. (Cass. n. 27639/2018).

L’art. 1130 bis c.c., pertanto, va interpretato in una chiave sostanziale, valorizzando l’effettiva idoneità dei documenti integranti il complessivo rendiconto condominiale sì da garantire, ai condomini, il diritto alla trasparenza e alla comprensibilità della gestione condominiale.

Come affermato dagli ermellini, il rendiconto, dunque, deve essere redatto in maniera tale da consentire l’immediata verifica del suo contenuto e ciò lo si può ottenere per il tramite dell’imprescindibile allegazione dei documenti che lo compongono e che di esso devono fare parte obbligatoriamente in quanto, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, qualora esso ne sia privo ne consegue l’annullamento della delibera che lo ha approvato (Cass. n. 33038/2018).

Di conseguenza, se v’è mancanza di chiarezza informativa per i condomini circa la situazione patrimoniale del condominio, in quanto manca un registro di cassa sui movimenti in entrata e in uscita né sussiste un riepilogo finanziario, non viene specificata la situazione fondi e riserve e manca la redazione della nota esplicativa che potrebbe fornire ai medesimi le giuste spiegazioni descrivendo, seppur sinteticamente, le singole gestioni per superare eventuali criticità di chiarezza e comprensione dei rendiconti forniti, il rendiconto risulta non intelligibile.

In conclusione, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5342/2023, riteneva che, in mancanza della sopra citata documentazione, quella presentata all’approvazione dell’assemblea non poteva considerarsi completa ed esaustiva e non poteva ritenersi, pertanto, idonea a ricostruire in modo chiaro e trasparente le singole gestioni sottoposte al vaglio dei condomini. In conseguenza all’inosservanza dei suddetti criteri, l’Autorità giudiziaria ha ritenuto illegittimo il deliberato approvativo del bilancio, annullando la delibera assembleare.

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