Una sentenza innovativa mette in discussione il criterio millesimale per la ripartizione delle perdite idriche condominiali
La sentenza del Tribunale di Palermo n. 1883/2024 ha riacceso il dibattito sulla corretta ripartizione dello sfrido (c.d. dispersione) idrico nei condomini, mettendo in discussione il criterio basato sui millesimi di proprietà.
Il criterio adottato dal giudice palermitano
Secondo il giudice, le dispersioni idriche – ovvero la differenza tra i consumi registrati dal contatore centrale e la somma di quelli individuali – dovrebbero essere suddivise in proporzione ai consumi effettivi dei singoli condòmini. Di conseguenza, è stata dichiarata nulla la delibera condominiale che ripartiva lo sfrido in base ai millesimi di proprietà, ritenendo erroneamente che tale modalità fosse conforme a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 1123 c.c.
Tuttavia, il secondo comma dell’art. 1123 c.c. presuppone che l’uso della risorsa da parte di ciascun condòmino sia “misurabile”. Nel caso in esame, non essendo stato accertato il nesso causale tra la quantità d’acqua dispersa dal condominio e i consumi individuali, appare evidente la mancanza del presupposto fondamentale per ritenere corretta la decisione del giudice.
Il rigetto della consulenza tecnica d’ufficio
Uno degli elementi chiave della sentenza è stato il rigetto della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), ritenuta lacunosa e inadeguata. Il giudice ha evidenziato che l’analisi del CTU si era basata su un numero limitato di contatori, senza una verifica approfondita dell’intero impianto condominiale.
Di conseguenza, la perizia tecnica è stata esclusa dai criteri decisionali, concentrando l’attenzione esclusivamente sugli aspetti giuridici della questione e trascurando completamente ogni valutazione tecnico-contabile a supporto della decisione.
La ripartizione dello sfrido e le problematiche connesse
Alla luce di queste considerazioni, la questione resta aperta e potrebbe essere oggetto di ulteriori sviluppi giurisprudenziali. La ripartizione dello sfrido rappresenta una problematica complessa, in cui si intrecciano aspetti tecnici, contabili e giuridici.
L’adozione del criterio corretto per l’attribuzione della spesa deve necessariamente tenere conto delle cause che hanno generato la dispersione. Ciò rende indispensabile un approfondimento tecnico che consenta di individuare eventuali difetti di misurazione nei contatori individuali. In presenza di un malfunzionamento accertato, il relativo costo dovrebbe essere addebitato ai condòmini interessati.
Viceversa, in assenza di una prova certa di guasti o anomalie in uno o più contatori, la ripartizione della spesa dovrebbe avvenire in base ai valori millesimali.
In ogni caso, dovrà essere esclusa a priori l’iniqua scelta di attribuire la spesa esclusivamente in base ai consumi registrati dai condòmini, poiché tale criterio rischierebbe di penalizzare il condòmino con un consumo maggiore e un contatore perfettamente funzionante, favorendo invece chi ha un consumo inferiore ma un contatore difettoso.
Dott. Raffaele di Bari – Direttore Centro Studi Anaci Foggia