L’Agenzia delle Entrate chiarisce i casi in cui il Superbonus continua a essere applicabile, anche con la sostituzione dell’impresa esecutrice.
L’applicazione del Superbonus continua a generare interrogativi, soprattutto dopo le restrizioni introdotte dal decreto n. 39/2024. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito un aspetto importante: anche se cambia l’impresa che esegue i lavori, il condominio che ha presentato la Cilas in tempo e ha effettuato pagamenti documentati entro il 30 marzo 2024 può ancora beneficiare dello sconto in fattura. Un’interpretazione che consente di portare avanti i lavori senza perdere l’incentivo.
Il caso: cambio d’impresa e pagamenti in tempo
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 15 del 28 gennaio 2024, un condominio aveva avviato interventi di riqualificazione energetica con Superbonus, presentando la Cilas il 17 novembre 2022.
Inizialmente, una ditta era stata incaricata di eseguire i lavori, ma ha successivamente rinunciato all’incarico. Dopo aver individuato una nuova impresa, il condominio ha proseguito l’intervento e il 26 marzo 2024 è stata emessa una fattura con lo sconto in fattura del 70%, mentre il 29 marzo è stato versato il saldo del 30% tramite bonifico parlante.
Tuttavia, anche la seconda impresa ha deciso di non proseguire, rendendo necessario un ulteriore cambio di esecutore. Il quesito posto all’Agenzia riguardava la possibilità di continuare a beneficiare dello sconto in fattura per i lavori successivi al 30 marzo 2024, considerato che le spese documentate erano già state sostenute entro tale data.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia ha chiarito che il decreto n. 39/2024, pur imponendo il divieto generale allo sconto in fattura dal 17 febbraio 2023, prevede deroghe per chi ha effettuato pagamenti documentati entro il 30 marzo 2024. Ciò significa che, nel caso specifico, il condominio può continuare a usufruire del Superbonus con lo sconto in fattura, anche per i lavori che verranno realizzati con una nuova impresa, purché siano inclusi nella Cilas originaria.
Inoltre, l’Agenzia ha ribadito che eventuali varianti in corso d’opera, come la sostituzione dell’impresa, non pregiudicano il diritto al beneficio, a condizione che la Cilas iniziale sia stata presentata nei termini previsti. Un chiarimento che garantisce maggiore flessibilità ai condomini e consente di evitare interruzioni nei progetti di riqualificazione energetica già avviati.