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mercoledì 12 Marzo 2025

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Amministratore di condominio e IVA: l’attività intellettuale tra normativa e giurisprudenza

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L’amministratore di condominio svolge un’attività intellettuale e professionale, soggetta a IVA. La Cassazione chiarisce i confini tra occasionalità e professionalità  

Una questione di professionalità e organizzazione 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 756 del 9 gennaio 2024, riafferma l’assoggettabilità a IVA dell’attività di amministratore di condominio, considerandola un’attività intellettuale intrinsecamente professionale. La sentenza esamina il caso di un dipendente pubblico accusato di non aver dichiarato redditi percepiti come amministratore.  

La difesa del ricorrente, che sosteneva il carattere occasionale della sua attività, è stata rigettata, evidenziando che l’amministrazione di più condomini per un periodo prolungato non può essere considerata attività saltuaria. La Corte ha ribadito che l’attività rientra tra le prestazioni di servizi soggette a IVA ai sensi del DPR 633/1972. 

La dicotomia occasionalità-professionalità 

L’ordinanza distingue tra l’amministrazione condominiale esercitata come attività continuativa, che implica l’impiego di mezzi organizzati, e quella svolta senza tali mezzi per un solo condominio, configurabile come collaborazione coordinata e continuativa. La gestione di una pluralità di condomini, secondo la Corte, non può prescindere dall’uso di strumenti organizzativi come computer, schedari e altri dispositivi.  

Questo livello di organizzazione configura l’attività come professionale e non occasionale, rendendola assoggettabile a IVA. È chiaro che, senza mezzi organizzati, l’attività si collocherebbe fuori dal regime IVA, ma ciò è applicabile solo in casi eccezionali. 

Profili giuridici, conseguenze fiscali e implicazioni pratiche per i condomini 

La sentenza sottolinea che la natura intellettuale e tecnica dell’amministrazione condominiale deriva anche dalle attribuzioni definite dagli articoli 1130 e 1131 del Codice civile, come la gestione delle cose comuni e l’esecuzione delle delibere assembleari. Questi elementi qualificano l’attività come professionale, in assenza di subordinazione e con un compenso periodico.  

L’amministratore agisce come organo del condominio, operando in autonomia per l’amministrazione ordinaria. Questo inquadramento è decisivo per applicare il regime IVA, con conseguenti obblighi contabili e fiscali. 

Il riconoscimento della professionalità dell’amministratore condominiale comporta costi aggiuntivi per i condomini, che, come consumatori finali, sostengono l’onere dell’IVA. Tuttavia, l’assoggettamento al regime IVA garantisce una maggiore trasparenza fiscale e contabile.  

La Corte ha respinto le interpretazioni che escludono l’IVA per l’amministratore, chiarendo che solo attività prive di carattere continuativo e organizzato possono essere esenti. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale che rafforza il rigore normativo nella gestione condominiale. 

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