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mercoledì 12 Marzo 2025

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Registro di contabilità condominiale: obblighi, criticità e riflessioni normative

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Scopri come evitare errori e rispettare la normativa secondo la recente sentenza del Tribunale di Termini Imerese. 

Registro di contabilità: fondamenti normativi e funzioni 

Il registro di contabilità, introdotto dalla riforma del 2012 (legge n. 220), è un elemento imprescindibile della gestione condominiale, regolato dall’art. 1130, c. 1, n. 7 c.c. Esso deve registrare cronologicamente, entro 30 giorni, i movimenti di entrata e uscita, ed è assimilabile a una “prima nota cassa”.  

Secondo il Tribunale di Termini Imerese (sentenza n. 460/2023), il registro deve contenere: numero progressivo, data dell’operazione, importo, destinatario o fonte del pagamento e descrizione. Queste annotazioni, rispettando l’ordine cronologico, permettono una gestione trasparente e organizzata delle risorse condominiali, evitando ricostruzioni retroattive laboriose e rischi di errori. 

Limiti e criticità nella gestione del registro 

La sentenza ha evidenziato alcune carenze nell’uso del registro di contabilità, tra cui la registrazione di operazioni relative a esercizi diversi e l’assenza di numerazioni progressive. Sebbene il registro sia un documento fondamentale, non può rappresentare l’intera gestione contabile né offrire un quadro completo delle attività e passività del condominio.  

Questa funzione spetta a documenti come lo stato patrimoniale e il rendiconto generale, redatti secondo il principio di competenza. La contraddizione normativa tra l’art. 1130 c.c. (che impone il principio di cassa) e l’art. 1130-bis c.c. (che richiede una rappresentazione patrimoniale più completa) mette in luce l’esigenza di integrazioni legislative per armonizzare i criteri contabili. 

Aspetti pratici e rischi per l’amministratore 

Il Tribunale di Termini Imerese sottolinea che il registro di contabilità non può essere sostituito dall’estratto conto bancario, documento che, se utilizzato in tal senso, espone l’amministratore a gravi irregolarità.  

La mancata tenuta corretta del registro può portare all’annullabilità della delibera di approvazione del rendiconto e persino alla revoca dell’amministratore, come previsto dall’art. 1129 c.c. Infine, il registro deve essere aggiornato regolarmente e riferirsi al periodo dell’esercizio condominiale, evitando sovrapposizioni con annualità diverse. La sentenza offre utili chiarimenti sulle modalità operative e sottolinea l’importanza di una gestione trasparente per garantire il rispetto degli obblighi normativi e la tutela dei condomini. 

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