Bilancio non chiaro e intellegibile, allora vi sono I presupposti per l’annullamento.
Se la gestione contabile del condominio appare deficitaria a tal punto da inficiare la perfetta intellegibilità del bilancio consuntivo, la delibera di approvazione del bilancio consuntivo deve essere annullata.
Questo è ormai l’orientamento della giurisprudenza e così si è espresso anche il Tribunale di Roma con la sentenza n. 14863 del 12-10-2022.
Sempre la giurisprudenza esclude che il bilancio di un condominio debba essere redatto in forma rigorosa, posto che non trovano diretta applicazione, nella materia condominiale, le norme prescritte per i bilanci delle società.
Di conseguenza, il rendiconto deve possedere i requisiti basilari della chiarezza (comprensibilità per tutti i destinatari, trasparenza nel processo di formazione sostanziale e di rappresentazione formale), correttezza (rispettare i principi fondamentali della tecnica contabile) e veridicità (riportare le esatte quantità oggettive e, se del caso, stime attendibili).
Il rendiconto, quindi, deve risultare intellegibile, onde consentire ai condomini, i quali generalmente non hanno conoscenze approfondite sul come un bilancio debba essere formato e “letto”, di poter controllare le voci di entrata e di spesa anche con riferimento alla specificità delle partite (Tribunale di Roma n. 10949/2020).
Inoltre, in base alla disposizione dell’art. 1130 bis cod. civ., il rendiconto si deve comporre di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario e di una nota sintetica esplicativa della gestione, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Sulla scorta di tali condivisibili premesse, se il bilancio pare mancare di chiarezza espositiva con riferimenti a punti specifici ed in generale sulla situazione debitoria/creditoria condominiale la delibera di approvazione può essere impugnata e annullata.
Anche la mancanza del registro di contabilità, di un riepilogo finanziario e di una nota sintetica esplicativa della gestione costituiscono i presupposti per l’annullabilità della delibera approvativa.
Laddove, quindi, il rendiconto presentato per l’approvazione non sia composto da rendiconto, registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa – parti inscindibili di esso – ed i condomini non siano perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto alle entrate, spese e fondi disponibili ne discende l’annullabilità della delibera assembleare di approvazione (Cass. n. 33038/18 ).
Alle medesime considerazioni giunge anche il Tribunale di Roma con la n. 14863 del 12-10-2022, ove il Giudice di prime cure, accogliendo le conclusioni di un CTU contabile, attribuisce rilevanza all’intellegibilità dei bilanci, alla necessità della presenza dei documenti integrativi al bilancio previsti dall’art. 1133-bis c.c. e ciò allo scopo di permettere al condominio di avere contezza della situazione contabile del condominio, al fine di esprimere un voto cosciente.