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lunedì 23 Settembre 2024

Visione della documentazione contabile del condominio da parte dei condòmini

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L’amministratore non può rifiutarsi di far visionare la documentazione contabile ai condomini nell’imminenza dell’assemblea

Con la l. n. 220 del 2012, il nostro Legislatore ha sancito all’art. 1130-bis c.c. il fondamentale diritto di ogni condomino di chiedere ed ottenere informazioni in merito alla condizione economica del condominio, nonché di prendere visione dei relativi documenti in ogni tempo e senza necessità di motivarne la richiesta.

La finalità della previsione di un simile diritto di accesso è quella di consentire la partecipazione dei condomini alla vita condominiale, mettendoli nella condizione di poter avere una conoscenza diretta delle vicende che verranno trattate in assemblea.

Di fatto, prevedendo il nostro Ordinamento una simile possibilità, si permette al condomino di esprimere scientemente il proprio voto su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Si deve precisare, tuttavia, che dalla lettura dell’art. 66 disp. att. c.c., il nostro Legislatore non impone all’Amministratore condominiale alcun obbligo specifico di allegazione con l’avviso di convocazione dell’assemblea dei progetti di bilanci che verranno sopposti alla delibera dei condomini, in quanto è ritenuto sufficiente l’indicazione nell’ordine del giorno dell’oggetto su cui verterà la discussione e la votazione.

Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte con la decisione n. 21271 del 5 ottobre 2020 osservando che: “Non viola il diritto alla preventiva informazione circa i temi oggetto di discussione in assemblea condominiale la mancata allegazione all’avviso di convocazione dei bilanci da approvare, in quanto ciascun condomino può chiedere in anticipo le copie dei documenti che saranno oggetto di (eventuale) approvazione“.

Nonostante la mancanza di un detto specifico dovere, la giurisprudenza di merito si è ormai orientata nel ritenere che l’amministratore, quando convoca l’assemblea per l’approvazione del Bilancio Consuntivo annuale e del Bilancio Preventivo, è tenuto ad inviare copia dei bilanci stessi a tutti i condomini assieme all’avviso di convocazione ed i condomini hanno il diritto di ricevere detta documentazione contabile in un termine congruo prima dell’assemblea stessa.

In possesso di detta documentazione, onere del condomino interessato è quello di rivolgersi all’amministratore per visionare le pezze giustificative relative alla materia all’ordine del giorno, e il soggetto gestore è tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia della documentazione utile al controllo della gestione, anche se ciò avviene nell’imminenza dell’assemblea.

L’Amministratore, quindi, deve sempre fornire la documentazione richiesta a seguito dell’esercizio del diritto di accesso del condomino, non potendo rifiutarsi di concedere la visione e la copia asserendo che la medesima era già in possesso dei condomini perché fornita in occasione delle precedenti assemblee di approvazione dei bilanci.

Naturalmente, se ciascun comproprietario ha la facoltà di richiedere e di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea), senza neppure l’onere di specificare le ragioni della richiesta, l’esercizio di tale facoltà non deve risultare di ostacolo all’attività di amministrazione, nè rivelarsi contraria ai principi di correttezza (Cass. II, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. 29 novembre 2001, n. 15159; Cass. IL 26 agosto 1998, n. 8460).

Non configurandosi queste giustificazioni, la violazione da parte dell’amministratore dei diritti di informativa dei condòmini sulle materie oggetto dell’ordine del giorno dell’assemblea determina l’annullabilità della medesima, in quanto risulta viziato il procedimento di formazione della maggioranza assembleare e del “voto informato”.

A conferma di quanto appena argomentato si richiama una recente sentenza del Tribunale di Latina (sentenza n. 409/2023) con la quale è stato affermato che “la legge 220/12 ha sancito all’articolo 1130 Cc il fondamentale diritto di ogni condomino di chiedere ed ottenere informazioni in merito alla condizione economica del condominio e prendere visione dei relativi documenti in ogni tempo e senza necessità di motivare la richiesta: ne consegue che deve essere annullata la delibera che approva il bilancio consuntivo e preventivo laddove è privo di giustificazione il rifiuto di fornire la documentazione relativa alla gestione contabile oggetto di discussione in quanto espresso dall’amministratore in quanto la richiesta sarebbe pervenuta nell’imminenza dell’adunanza”.

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