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lunedì 23 Settembre 2024

La necessaria intellegibilità del rendiconto condominiale a vantaggio dei condomini

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Il bilancio consuntivo condominiale che viene presentato per l’approvazione da parte dell’assemblea deve essere composto da: rendiconto, registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa. Tali elementi devono essere considerati parti inscindibili del bilancio affinché i condomini possano essere informati della reale situazione patrimoniale del condominio quanto alle entrate, spese e fondi disponibili. Ne consegue, pertanto, che la mancanza di una di tali parti comporta l’annullabilità della delibera assembleare di approvazione.

È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 14863/2022 del Tribunale di Roma, dalla quale si ricava, altresì, l’adesione a quella giurisprudenza di legittimità e di merito che ha affermato che il bilancio di un condominio non deve essere redatto in forma rigorosa, posto che non trovano diretta applicazione, nella materia condominiale, le norme prescritte per i bilanci delle società.

In particolare, risulta fondamentale che il rendiconto possieda i requisiti basilari della chiarezza (comprensibilità per tutti i destinatari, trasparenza nel processo di formazione sostanziale e di rappresentazione formale), correttezza (rispetto dei principi fondamentali della tecnica contabile) e veridicità (indicazione delle esatte quantità oggettive e, se del caso, stime attendibili).

Sempre il rendiconto deve risultare intellegibile, onde consentire ai condomini, soggetti che non hanno conoscenze approfondite in materia di contabilità, di poterlo esaminare, sì da poter verificare anche le voci di entrata e di spesa con riferimento alla specificità delle partite.

Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 1130 bis  cod. civ., il rendiconto si compone di una serie di elementi: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione.

Con particolare riferimento alla nota esplicativa, questa ha la finalità di descrivere sinteticamente l’intera gestione annuale relativa al condominio, dando conto non solo dei rapporti in corso ma altresì delle questioni pendenti, commentando le più rilevanti nonché quelle oggetto delle variazioni più evidenti (rispetto al precedente esercizio), rappresentando gli accadimenti di particolare importanza per i loro riflessi patrimoniali (sentenza Tribunale di Roma n. 10624/2021).

Laddove, quindi, il rendiconto presentato per l’approvazione non sia composto da rendiconto, registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa – parti inscindibili di esso – ed i condomini non siano perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto alle entrate, spese e fondi disponibili, la delibera assembleare di approvazione risulta annullabile (Cass. n. 33038/18 ).

Anche la scarsa intellegibilità del rendiconto consuntivo costituisce un fattore che concorre a fondare il giudizio di fondatezza dell’impugnazione, di talchè la delibera, anche in questi casi, deve essere annullata.

Ciò è quanto emerso dall’esame compiuto dal Tribunale di Roma con la Sentenza n. 14863/2022.

In particolare, i condomini impugnavano la delibera di approvazione del bilancio consultivo, considerato intellegibile. A seguito del compimento di una CTU contabile, veniva rilevato che il rendiconto non presentava il carattere di intellegibilità richiesto dalla legge e che detta mancanza non permetteva ai condomini, soggetti non tutti esperti di letture di documenti contabili, di poter comprendere i movimenti condominiali in entrata e uscita. L’impugnazione veniva considerata fondata e la delibera, pertanto, veniva annullata dal giudice capitolino.

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