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sabato 23 Novembre 2024

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Banda larga ed edifici sempre connessi: riepilogo legislativo

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La diffusione della banda larga

Le nuove tecnologie applicate alla trasmissione dei dati, attraverso i collegamenti in fibra ottica, hanno provocato negli ultimi anni una vera rivoluzione offrendo da un lato grandi vantaggi per le nostre abitazioni, ma hanno anche alimentato alcune diatribe condominio e gestori in perenne ricerca di spazi condominiali per le installazioni di nuove infrastrutture.

Il primo intervento legislativo è rinvenibile nel 2013 con l’emanazione del decreto “Destinazione Italia” (d.l.23 dicembre 2013, n. 145), dove sono state introdotte una serie di novità afferenti il settore digitale. Relativamente all’introduzione della banda larga all’interno degli edifici si mira a snellire la burocrazia degli scavi e i permessi al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga nel territorio nazionale.

I primi interventi legislativi

Con la pubblicazione del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 (c.d. Decreto fibra ottica)il condominio, è stato inteso dal Legislatore come “gestore dell’infrastruttura fisica”, e deve consentire l’accesso per l’installazione della rete di comunicazione ad alta velocità. La finalità del provvedimento è quello di recuperare quel gap nella connettività e nell’utilizzo delle reti internet che ci vede arretrati rispetto ad altri paesi dell’Unione europea. Il Decreto “Fibra Ottica” contiene una serie di norme sulle installazioni all’interno delle infrastrutture condominiali. prevedendo che tutti gli edifici di nuova costruzione, la cui autorizzazione edilizia sia posteriore al 1° luglio 2015, siano “equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete”.

Il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche

Con il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, d.lgs. n. 207/2021, si interviene ulteriormente a modificare gli aspetti che riguardano le semplificazioni per la posa della fibra limitando i poteri del proprietario dell’immobile e del condominio in merito alla posa della fibra o al montaggio delle rispettive antenne. I condomini e proprietari di casa non potranno più opporsi a cablaggi e antenne limitatamente al  passaggio di fili o cavi senza appoggio in quanto non vi sarà più bisogno del consenso del proprietario,sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto“; inoltre non potrà opporsi “all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”.

Lo sviluppo della rete 5G

Tutta questa prima fase di interventi legislativi analizzati ha come presupposto essenziale quello dello sviluppo della rete 5G, che è già in corso nel Paese grazie anche all’intervento pubblico. In questo contesto, sono intervenuti recentemente ulteriori interventi legislativi volti alla innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese. Ricordiamo il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 settembre 2022 che amplia il campo di applicazione del d.m. n. 37/2008, inserendo gli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica. Inoltre, affida al responsabile tecnico dell’impresa,la responsabilità per “l’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Al termine dei lavori, il responsabile tecnico dell’impresa rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide Cei 306-2, Cei 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati in cui sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. Infine, tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di agibilità.

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